DOVUTO IL RISARCIMENTO PER I DANNI CONSEGUENTI ALLA VACCINAZIONE ANTI-HPV.
Veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dalla Corte d’appello di Roma in una vicenda giudiziaria che aveva come protagonista una ragazza che aveva sviluppato il diabete a seguito della somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV. La somministrazione era stata effettuata nell’ambito di una campagna di raccomandazione da parte delle autorità competenti e il nesso tra lo sviluppo della patologia e la vaccinazione era stato accertato con CTU ma la Corte, esclusa la possibilità di accedere a un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 210/1992 (che prevede il diritto all’indennizzo a beneficio di chi abbia subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria nazionale), riteneva che solo una sentenza additiva di parziale illegittimità costituzionale consentisse di riconoscere il diritto all’indennizzo. La Corte Costituzionale precisava che la scelta tecnica dell’obbligatorietà o della raccomandazione, del resto, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra singoli e autorità pubblica, poteva dipendere da condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso correlate a diversi livelli di rischio: tutti profili che non potevano condizionare la previsione o l’assenza del diritto all’indennizzo. Alla luce del dovere della collettività di riconoscere una tutela al singolo che si era attenuto a un comportamento che oggettivamente perseguiva la finalità di proteggere la salute generale, la Consulta riconosceva la lesione dell’art. 2 Cost. (principio di solidarietà) e dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza) e, non da ultimo, dell’art. 32 Cost. (diritto alla salute). Per tali motivi dichiarava l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 2101992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevedeva il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque avesse riportato lesioni o infermità, da cui fosse derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).
Corte Cost., sent., 26 settembre 2023, n. 181
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