SENTENZA DEL GIORNO
CADE DURANTE UNA SAGRA DI PAESE VICINO ALLA CHIESA: CHI RISARCISCE I DANNI?
Scenario della vicenda una provincia ligure dove un uomo cadeva in un fossato-intercapedine nei pressi di una Chiesa, durante la partecipazione ad una sagra estiva. Portava dunque in giudizio la Parrocchia e la Provincia per ottenere il risarcimento del danno subito e i giudici di merito ritenevano responsabile del sinistro accaduto l’ente proprietario della strada, la Provincia, dovendo la medesima prevenire la situazione di pericolo. Quest’ultima ricorreva in Cassazione, ritenendo che l’incidente fosse avvenuto all’interno della proprietà privata limitrofa, e non sulla sede stradale o sulla c.d. banchina sita a margine ed a livello della stessa, in quanto il fossato intercapedine, non rientrando nel concetto di banchina, non poteva ricadere sotto la responsabilità della Provincia. Tuttavia secondo la Corte, la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un’area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia dell’amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito. Nel caso di specie, la pronuncia di secondo grado evidenziava che il caso in oggetto rientrava a pieno titolo nell’ipotesi suddetta, scattando dunque l’obbligo per l’ente proprietario di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi ma anche ai pedoni. Per tutti questi motivi, la Corte rigettava dunque il ricorso in oggetto.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 27137 del 22.9.2023
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