SENTENZA DEL GIORNO – 22.9.2023

da | Set 22, 2023 | Uncategorized

LA CASSAZIONE INTERVIENE SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI ADULTI.

Una coppia intenta a divorziare adiva il Tribunale di Roma il quale disponeva un assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie e uno a favore della figlia maggiorenne della coppia, entrambi gli assegni venivano ridotti in sede di appello, su impugnazione dell’ex marito, la figlia era infatti nata nel 1989, aveva avuto un percorso di studi non costante, essendosi dapprima iscritta ad una facoltà universitaria, ma senza sostenere esami, ed avendo poi iniziato, con maggiore impegno, una facoltà differente, nella quale aveva sostenuto venti esami, mancando un solo esame e la tesi al fine del conseguimento del diploma universitario; tenuto conto inoltre del fatto che la medesima aveva dovuto affrontare la patologia psichiatrica materna, ha concluso che non sussisteva un atteggiamento di inerzia o rifiuto ingiustificati della medesima rispetto al reperimento di un lavoro. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, la Corte evidenziava che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondavano il diritto al mantenimento era a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio era neomaggiorenne e proseguiva nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza era idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, la prova a suo carico doveva tenersi particolarmente rigorosa, per dimostrare circostanze, oggettive ed esterne, che rendessero giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. I principi della funzione educativa del mantenimento e dell’autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l’estensione dell’obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l’attesa ad ogni costo di un’occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.

Cass. civ., sez. I, sent., n. 26875 del 20.9.2023

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