SENTENZA DEL GIORNO – 21.9.2023

da | Set 21, 2023 | Uncategorized

SCUOLA PUBBLICA O PRIVATA: CHI SCEGLIE SE I DUE GENITORI NON VANNO D’ACCORDO?

Una coppia di genitori, non sposati, non riuscivano a prendere una decisione sulla scelta della scuola pubblica o privata per il figlio, la vicenda finiva dunque davanti ai giudici, i quali sia in primo che in secondo grado autorizzavano la frequentazione, da parte del minore, di una scuola primaria privata, come richiesto dal padre, mentre venivano respinte le obiezioni proposte dalla donna e mirate ad ottenere l’iscrizione del figlioletto in una scuola pubblica. I giudici evidenziavano infatti che la scuola privata era dotata di giardino, consentiva lo svolgimento di attività extracurriculari maggiori rispetto alla scuola pubblica, non era molto distante dall’abitazione del minore, e la retta era stata assunta integralmente dal padre. La donna non ci stava e ricorreva in Cassazione dove la Corte metteva in discussione il ragionamento dei giudici dell’appello, evidenziando che questi non si fossero focalizzati sul concreto interesse materiale e morale del minore. In particolare la Corte evidenziava che in caso di contrasto insorto tra i genitori su una questione di particolare importanza per il minore, tale decisione era rimessa al giudice, con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio. In un caso di iscrizione ad una scuola primaria e dell’infanzia, che costituiva il primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e che ha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblico, collocati anche in zone urbane diverse, doveva verificarsi non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugnava la scuola più onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, considerata la sua mancanza di mobilità autonoma, posto che una distanza della scuola dall’abitazione, significativa per il minore, avrebbe potuto indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale, rispetto alle quali l’assolvimento dell’esborso economico da parte del padre non poteva costituire l’elemento dirimente. E ciò sia in ordine alla possibilità del minore di avviare e incrementare rapporti sociali ed amicali di frequentazione extrascolastica con i compagni e di creare una propria sfera sociale, funzionale alla crescita psico-fisica ed alla maturazione richieste dall’età evolutiva, posto che tutti i potenziali amici necessiterebbero, comunque, della disponibilità di familiari o di addetti adulti per l’accompagnamento e gli spostamenti, sia in ragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi da utilizzare per l’accesso alla scuola ed il rientro all’abitazione, rispetto all’età ed alle esigenze fisiologiche del minore. La Corte dunque accoglieva il ricorso della madre, rinviando al Giudice per nuova decisione.

Cass. civ., sez. I, ord., n. 26820 del 19.9.2023

Il Blog

Il nostro blog viene aggiornato quotidianamente con le sentenze, emesse negli ultimi giorni, che di volta in volta risultano più interessanti per il pubblico non professionale. Mentre noi ci teniamo aggiornati, condividiamo con Voi il risultato dei nostri studi. Chiaramente questo blog non ha alcuna pretesa di risultare una banca dati, che sarebbe costituita da decine di migliaia di sentenze. Ogni causa ha una storia a sé, e cercare risposte tecniche su internet è sempre sbagliato. Qui troverete solo sentenze stimolanti, a volte curiose, ma per la soluzione di un quesito giuridico rivolgeteVi sempre ad un professionista.

Recent Post

Related Blogs

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *