MESSAGGI OFFENSIVI SU WHATSAPP: E’ CONFIGURABILE IL REATO DI DIFFAMAZIONE?
A finire sotto accusa era un esponente dell’Arma dei Carabinieri a cui veniva contestato di avere comunicato con altri militari, in una chat di gruppo su WhatsApp, inviando loro molteplici messaggi offensivi nei confronti di altri militari. In primo grado i giudici militari ritengono evidente la responsabilità penale dell’esponente dell’Arma dei Carabinieri e lo condannano alla pena di cinque mesi e cinque giorni di reclusione militare, con l’aggiunta dell’annessa responsabilità civile nei confronti dei militari dileggiati nei messaggi condivisi nella chat. In secondo grado la pronuncia veniva ribaltata, era da escludersi che l’utilizzo della chat ristretta potesse far ritenere integrata l’ipotesi dell’offesa recata con un mezzo di pubblicità, non rilevando che il messaggio offensivo, destinato ad un numero ristretto di persone, potesse essere inoltrato ad altri soggetti, posto che simile azione sarebbe stata opera del destinatario e non del mittente. Sebbene il mezzo tecnologico utilizzato, potenzialmente idoneo a concretizzare una diffusione ampia dei contenuti lesivi, il numero di soggetti nella chat (sette), era piuttosto ristretto. Inutile anche il ricorso in Cassazione della Procura Militare, poiché la Corte riteneva corretta e condivisibile la valutazione compiuta in Appello. In premessa viene ricordato che la caratteristica essenziale della diffamazione stava nella offesa della reputazione altrui in un contesto comunicativo e quindi era necessario che la comunicazione avvenisse verso più persone (almeno due) ed in assenza del soggetto offeso. Può parlarsi poi di diffamazione aggravata a fronte dell’utilizzo del mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, in ragione della particolare diffusività del mezzo utilizzato, tale per cui si raggiunge un numero cospicuo e indeterminato di persone. Nel caso di specie, quindi, rilevava non il numero di iscritti alla chat, quanto la conformazione tecnica del mezzo, tesa a realizzare uno scambio di comunicazioni che restava riservato.
Cass. pen., sez I, sent. n. 37618 del 14.9.2023
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