IL VOLO IN RITARDO GLI FA PERDERE LA COINCIDENZA PER IL RIENTRO: TURISTA RISARCITO.
Un passeggero, dopo aver soggiornato alle Maldive doveva rientrare a Roma, ma a causa del ritardo nella partenza del volo, perdeva la coincidenza ed era costretto non solo ad allungare i tempi ma anche a fare una tappa in più per completare il rientro a casa. Specificamente, vi era stato un ritardo nel primo volo da Malé a Mosca di 45 minuti, di conseguenza non aveva potuto essere imbarcato sul successivo volo prenotato in partenza da Mosca verso Roma, venendo spostato su un volo del giorno successivo sulla tratta Mosca-Bologna, anziché su un volo per Roma. Per i giudici di merito non c’erano dubbi: il turista aveva subito un danno che, dunque, gli andava risarcito, quantificato nella somma di euro 600, che la compagnia aerea, colpevole per i disservizi costituiti dal ritardo e dalla conseguente perdita della coincidenza aerea, doveva pagargli. La compagnia aerea ricorreva in Cassazione, ma senza successo. La Corte infatti richiamando la Convenzione di Varsavia, che prevedeva espressamente l’obbligazione del vettore per l’ipotesi di ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci, evidenziava che tra gli obblighi sanciti a carico del vettore rientrava quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario, nella vicenda in esame, che in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia aerea, il ritardo nella tratta Malé-Mosca integrava un’ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea all’onere del risarcimento dei conseguenti danni. Non si trattava solo di danni patrimoniali, ma anche di danno non patrimoniale, era difatti risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell’ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione, lesione da intendersi come limitazione alla libertà di movimento del viaggiatore. Vi erano poi da considerare le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, ossia l’essere giunto a Mosca con quarantacinque minuti di ritardo, l’aver perso la coincidenza per Roma, l’aver dovuto alloggiare in albergo a Mosca per una notte, l’essere stato poi imbarcato non su un volo per Roma, come da previsioni contrattuali, bensì su un volo per Bologna. La Cassazione confermava dunque il risarcimento danni.
Cass. civ, sez. III, ord., n. 26427 del 13.9.2023
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