DISTANZA ECCESSIVA TRA L’ABITAZIONE E LA SCUOLA FREQUENTATA DAL MINORE: DEVE TENERSENE CONTO NELLA SCELTA DELLA COLLOCAZIONE PREFERENZIALE DEL FIGLIO PRESSO UN GENITORE RISPETTO ALL’ALTRO.
A fronte del ricorso congiunto dei due genitori, il Tribunale aveva regolato l’esercizio della responsabilità genitoriale di questi ultimi sul figlio minore, disponendo l’affidamento condiviso con collocamento preferenziale presso la madre. Successivamente, con altro ricorso, la madre aveva chiesto la modifica del provvedimento, con riguardo ai tempi di permanenza del figlio presso la casa paterna, adducendo la sopravvenuta non conformità della regolamentazione agli interessi del minore, con particolare riguardo all’eccessiva distanza fra l’abitazione della madre/scuola materna dalla casa paterna, che costringeva a impegnativi quotidiani “viaggi” il piccolo. Il Tribunale concordava con la donna e modificava le modalità di visita e di frequentazione del minore. Tale decisione trovava conferma anche in sede di reclamo. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione dove la Corte evidenziava che i giudici di merito avevano correttamente illustrato le ragioni che avevano portato ad escludere il “collocamento paritario”, ma anche quelle che sono state poste a fondamento del disposto collocamento prevalente del minore presso la madre. In particolare, il giudice di merito aveva rilevato che i genitori del minore abitavano a una distanza di circa trenta chilometri e che il collocamento paritario era più funzionale alle esigenze del genitore che lo promuoveva, piuttosto che all’interesse del figlio. Dunque, in tema di affidamento condiviso, il giudice di merito può effettivamente individuare, nell’interesse del minore un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita, senza che possa considerarsi leso il diritto alla bigenitorialità.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 24226 del 9.8.2023
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