ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO: DIRITTI DEL CONSUMATORE.
La vicenda giudiziaria traeva origine dalla domanda proposta da un uomo nei confronti dell’Unione di Banche Italiane spa e della Net Insurance s.p.a., avente ad oggetto la restituzione dei costi non maturati in relazione ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente. L’uomo aveva infatti stipulato un contratto di credito al consumo in data 13.4.2007 con una prima Banca a cui era succeduta Ubi Banca s.p.a., per il tramite dell’intermediaria Finanzio Facile, dopodiché aveva estinto anticipatamente il mutuo in data 8.4.2010. Il contratto prevedeva il versamento di commissioni in favore dell’intermediario mandante e del mandatario, oltre ai costi assicurativi, in relazione al quale la Banca aveva stipulato una polizza assicurativa. Il Giudice di Pace e il Tribunale di Napoli avevano rigettato il suo ricorso. Non concorde l’uomo ricorreva in Cassazione la quale evidenziava che l’art.125 del TUB, prevedeva che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore aveva diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. Il consumatore aveva diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore doveva pagare per il finanziamento. Altresì, veniva evidenziato che era nulla la causa contrattuale che escludeva il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determinava a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Sulla base di ciò la Corte cassava la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato, per nuova decisione.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 25977 del 6.9.2023
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