SEPARAZIONE TRA I CONIUGI: LA CASA E’ ASSEGNATA ALLA MOGLIE MA IL MARITO PUO’ RESTARE NEL SEMINTERRATO.
Nell’ambito di una separazione tra due coniugi, il Tribunale arrivava a sottolineare che la soluzione di assegnare al genitore affidatario o domiciliatario della prole soltanto una porzione di una unità immobiliare più ampia, agevolmente frazionabile o già di fatto frazionata, poteva essere assunta di comune accordo dai genitori, i quali si facevano così interpreti dell’interesse del minore. Escludendo dalla assegnazione una o più unità (abitabili o non abitabili, come ad esempio un garage, un lastrico solare) i coniugi esprimevano la volontà di negare il vincolo pertinenziale tra i beni così distinti e individuavano quello che era stato effettivamente l’ambiente domestico utile al minore e che, in ragione di tale utilità, doveva continuare ad esserlo. Non necessariamente la concordata individuazione del perimetro della casa familiare doveva coincidere con il complesso immobiliare nella disponibilità di uno o di entrambi i coniugi e con il dato catastale, purché ovviamente si rispettasse quello che era il criterio di ragionevolezza, perché comunque una abitazione per definirsi tale necessitava di requisiti standard essenziali come sufficiente ampiezza, servizi, ecc. Dunque, se i genitori concordavano che l’assegnazione della casa familiare riguardasse soltanto una porzione di immobile circoscritta, nell’ambito di una unità immobiliare più ampia, il giudice della omologazione doveva valutare se ciò rispondesse all’interesse del minore (anche con riferimento alla idoneità concreta del bene a costituire effettivamente un’abitazione) che la casa familiare venisse così perimetrata; nel caso di specie la valutazione evidentemente era stata positiva, poiché la separazione consensuale tra i coniugi era stata omologata alla condizione che il marito potesse restare nel seminterrato.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 24106 dell’8.8.2023
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