IMMAGINI DELL’INCIDENTE: VANNO RILASCIATE A CHI NE HA INTERESSE TUTELANDO I SOGGETTI ESTRANEI.
La vicenda giudiziaria finita avanti al Tar delle Marche aveva origine da un sinistro stradale con feriti dove uno degli utenti coinvolti aveva richiesto al Comune una copia delle immagini di videosorveglianza utilizzate dalla polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro. Tuttavia l’ufficio infortunistica stradale si era rifiutato di rilasciare le immagini, anche a seguito del parere del responsabile della protezione dei dati e sulla base del vigente regolamento sulla videosorveglianza. L’uomo interessato, però, non ci stava e ricorreva in giudizio, ove i giudici evidenziavano innanzitutto che le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientravano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto d’accesso, il quale non poteva essere limitato da un parere contrario del responsabile della protezione dei dati o da un restrittivo regolamento comunale sulla videosorveglianza urbana. La fonte del diritto d’accesso era infatti la legge dello Stato che prevaleva. Fatto salvo, dunque, il diritto alla riservatezza dei soggetti estranei all’incidente doveva sempre essere consentito il diritto d’accesso ai filmati catturati dai sistemi di videosorveglianza ai soggetti coinvolti in un incidente stradale.
TAR Marche, sez. II, sent., n. 538 del 4.9.2023
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