SENTENZA DEL GIORNO – 8.9.2023

da | Set 8, 2023 | Uncategorized

COLLABORATRICE DOMESTICA CADE DALLA SCALA DURANTE L’ORARIO DI LAVORO: IL DATORE DI LAVORO E’ RESPONSABILE?

Una lavoratrice domestica adiva l’autorità giudiziaria chiedendo di accertare la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito cadendo da una scala mentre rimuoveva le tende dalla casa di quest’ultimo. Sia in primo che in secondo grado la domanda veniva rigettata, in quanto secondo i giudici di merito, il risarcimento non poteva essere riconosciuto non avendo la donna dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inadempimento del datore di lavoro ed il danno subito. Di solito infatti per rimuovere le tende dagli appositi ganci, il padrone di casa aiutava la signora a salire sulla scala ma in occasione del sinistro ella aveva deciso di occuparsi da sola delle tende mentre l’uomo si era assentato temporaneamente da casa. La lavoratrice non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove veniva evidenziato innanzitutto che la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro aveva natura contrattuale e che tale responsabilità poteva discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi, dunque gravava sul datore di lavoro (il debitore di sicurezza) l’onere di provare di aver ottemperato all’obbligo di protezione, mentre il lavoratore (creditore) doveva provare sia la lesione all’integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa. nel rapporto di lavoro, a fronte di un infortunio o di una malattia professionale, l’attore aveva la facoltà di invocare la responsabilità contrattuale del datore provando il rapporto di lavoro, l’attività svolta, l’evento dannoso e le conseguenze che ne erano derivate. Nel caso di specie non spettava alla lavoratrice dimostrare che era stato il datore di lavoro ad impartire l’ordine di procedere alla rimozione delle tende in sua assenza e che la scala usata non possedeva una base stabile o antiscivolamento e che spettava a lei rimuovere il tappeto sotto la scala. Era piuttosto il datore ad avere l’onere di provare di aver messo a disposizione della lavoratrice una scala di lavoro idonea, di provare le direttive impartitele anche a carattere inibitorio in relazione alla particolare situazione di fatto ed alla mansione in questione e dimostrare la dovuta vigilanza ed ogni altra accortezza richiesta dalla natura della prestazione (pericolosa in quanto da svolgersi in altezza). La Corte dunque accoglieva il ricorso della lavoratrice, con rinvio al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio.

Cass. civ., sez. lav., ord., n. 25217 del 24.8.2023

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