VITTIMA DI STALKING CONTINUA AD USCIRE DI CASA: LA CONDOTTA DELLO STALKER NON E’ MENO GRAVE.
Un uomo finiva sotto processo per i ripetuti tentativi di approccio, anche di carattere sessuale, con un ragazzino minorenne a lui sconosciuto. Il quadro probatorio, tracciato dalla vittima e confermato dalla sua babysitter e da un carabiniere, era inequivocabile, e per i giudici di merito non c’erano dubbi sulla colpevolezza dell’uomo, sia in primo che in secondo grado, condannandolo reato di atti persecutori. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difendeva l’uomo provava a mettere in dubbio la credibilità della versione fornita dalla vittima, sottolineando che, a suo dire, vi era stato un travisamento probatorio di elementi processuali dai quali si era desunto un interesse a sfondo sessuale verso il ragazzino, inoltre vi erano il carattere non marginale delle contraddizioni del narrato della vittima, caratterizzato da un progressivo arricchimento, nonché il carattere non lineare della narrazione fatta dal ragazzino ed il carattere meramente episodico degli incontri tra l’uomo e il minorenne. Secondo il difensore si trattava di mere molestie, e non di atti persecutori. La Corte non condivideva, però, la visione della difesa: le richieste di aiuto del ragazzino, confermavano, le conseguenze di insistenti condotte di avvicinamento alla vittima minorenne, persona vulnerabile, da parte di un adulto. In questo caso l’insistenza si desumeva dallo svilupparsi nel tempo delle condotte tenute dall’uomo. Il fatto che la persona offesa continuasse ad uscire di casa non escludeva l’evento di danno, posto che il delitto di atti persecutori non richiedeva affatto, come elemento indefettibile, l’annichilimento della personalità della vittima.
Cass. pen., sez V, n. 36784 del 5.9.2023
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