USO ILLEGITTIMO DEL PARCHEGGIO CONDOMINIALE: PUO’ CONFIGURARE VIOLAZIONE DI DOMICILIO.
La vicenda si svolgeva in un condominio nella provincia di Napoli, dove ad un uomo veniva contestato di avere occupato a lungo, e più volte, lo spazio di parcheggio del condominio, piazzandovi non solo la propria vettura ma anche le proprie moto. Per i giudici di merito non vi erano dubbi, l’uomo era colpevole di occupazione prolungata di spazio di parcheggio condominiale e di violazione di domicilio. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione dove il suo difensore evidenziava che l’invasione di un cortile condominiale non poteva qualificarsi come violazione di domicilio, non essendo qualificabile tale spazio antistante all’edificio come abitazione o dimora della vittima del reato. Secondo la difesa si trattava di un’ampia area paragonabile ad una piazza, alla quale accedevano liberalmente soggetti diversi da quelli del condominio, esistendo tra l’altro ben due scuole al suo interno, non potendosi dunque affermare che vi fosse stata violazione della vita domestica, né si poteva parlare di manovre svolte in tale area da parte dell’uomo. Tale difesa non convinceva la Corte, questo perché l’area di parcheggio era da ritenersi a tutti gli effetti pertinenza del condominio e rientrava quindi nel concetto di privata dimora tutelato dalla norma che sanzionava il reato di violazione di domicilio. Con riferimento al reato di violazione di domicilio, rientravano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata, e che non fossero aperti al pubblico né accessibili a terze persone senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. I cortili e gli orti, destinati a servizio ed al completamento dei locali di abitazione rientravano nel concetto di appartenenza, a cui faceva riferimento il reato di violazione di domicilio, ed era irrilevante, ai fini della sussistenza di tale reato, che le appartenenze fossero di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni. Dunque, compiva una violazione di domicilio chi si introduceva nel cortile dell’edificio condominiale, contro la volontà di chi aveva diritto di escluderlo, rientrando il cortile nel concetto di appartenenza dell’abitazione. La Corte dunque confermava la condanna dell’uomo.
Cass. pen., sez. V, sent. n. 31700 del 20.7.2023
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