L’ASSICURAZIONE RC AUTO E’ OBBLIGATORIA ANCHE QUANDO IL MEZZO CIRCOLA IN UNA STRADA PRIVATA.
Così l’autista di una navetta circolante su strada privata veniva multato dalla Polizia Municipale perché sprovvisto di polizza assicurativa. L’autista riteneva la multa ingiusta perché il mezzo, appunto, circolava in strada privata. La vicenda approdava avanti l’autorità giudiziaria ove il giudice rigettava l’opposizione in primo grado, ma in secondo grado veniva accolta l’impugnazione e annullata la sanzione amministrativa. Il Comune non ci stava e ricorreva in Cassazione dove la Corte si concentrava sull’art. 122 del Codice delle Assicurazioni disponendo che i veicoli a motore non potessero essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate se non coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
Secondo la Corte il terzo ha diritto di essere tutelato dalla circolazione dei veicoli attraverso, appunto, l’assicurazione civile automobilistica, non vi era dunque alcuna ragione che si opponesse alla necessità di qualificare superficie stradale la strada privata come area equiparata alle strade di uso pubblico al fine della necessità di copertura assicurativa. Il suddetto art. 122 andava dunque interpretato nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade doveva intendersi quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo potesse essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. La Corte dunque cassava la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale.
Cass. Civ., ord 24566 del 30.8.2023
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