LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NON COMPORTA ONERI SPROPORZIONATI A CARICO DEI CITTADINI.
Protagonisti della vicenda diversi condomini della città di Messina che si rivolgevano al TAR per chiedere l’annullamento dell’ordinanza emessa dal Sindaco avente ad oggetto l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata per l’area centro. Secondo i ricorrenti, infatti, vi sarebbe stato un eccesso di potere o di abnorme illogicità, con conseguente vizio dell’atto impugnato. L’ordinanza del Comune infatti presentava a loro dire gravi oneri irragionevoli e sproporzionati per i condomini in quanto il posizionamento del carrellato dell’umido e l’accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d’ingresso, sarebbero state in contrasto con le basilari regole igienico-sanitarie. Inoltre, gli obblighi di posizionare il carrellato ed i sacchi per la raccolta differenziata nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio avrebbero inciso, altresì, sul decoro e sulla conservazione delle parti comuni dell’edificio. Il Comune di Messina, chiamato in causa, si costituiva contestando integralmente le eccezioni sollevate dai Condomini. I Giudici evidenziavano che l’ordinanza impugnata non rappresentava l’esercizio di poteri eccezionali, ma l’attuazione di preesistenti e ben definite previsioni regolamentari. Nello specifico, l’impugnato provvedimento attuava e definiva le misure della raccolta porta a porta già previste dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata, prescrivevano le modalità tecniche di effettiva attuazione di tale metodo di raccolta e conferimento dei rifiuti. Secondo il TAR, inoltre, era legittimo che il Regolamento generale sul servizio di raccolta dei rifiuti individuasse in termini di massima il tipo di raccolta dei rifiuti e che le fonti di dettaglio specificassero le concrete modalità di attuazione del servizio. Per quanto concerneva gli oneri sproporzionati a carico degli utenti del servizio, le prescrizioni contenute nell’ordinanza impugnata rimettevano alla libertà dei cittadini la facoltà di organizzarsi nel modo ritenuto più idoneo per l’adempimento delle attività richieste, richiamando quei doveri di responsabilizzazione e di cooperazione che ogni cittadino doveva osservare nella produzione, distribuzione ed uso di quei beni da cui si originavano i rifiuti. Dunque non poteva definirsi onerosa per il cittadino l’attività prevista nell’ordinanza contestata, in quanto le misure imposte dall’amministrazione comunale apparivano idonee e proporzionate, in quanto rientranti negli oneri di ordinaria collaborazione richiesti ai cittadini e conformi ad un ragionevole bilanciamento tra interessi privati e pubblici. Il ricorso dei condomini veniva dunque rigettato.
TAR Catania, sez. II, sent., n. 1925 del 21.6.2023
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