SENTENZA DEL GIORNO – 29.8.2023

da | Ago 29, 2023 | Uncategorized

RESTA FERITO DURANTE LO SPETTACOLO PIROTECNICO: IL RISARCIMENTO DEI DANNI E’ DOVUTO SIA DAL FUOCHISTA CHE DALL’ORGANIZZATORE DELL’EVENTO CHE DAL COMUNE.

Durante uno spettacolo di fuochi pirotecnici un giovane rimaneva ferito a causa della mal calcolata distanza dagli spettatori, rivelatasi insufficiente. I genitori del ragazzo agivano in giudizio citando il titolare della ditta che aveva realizzato l’esibizione pirotecnica e il sindaco del Comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno cagionato al figlio dall’anomala esplosione di un mortaio nel corso dello spettacolo presso lo stadio comunale, spettacolo autorizzato dal sindaco, quale ufficiale di Governo, nonostante si trattasse di attività pericolosa in luogo non idoneo. A chiamare in causa l’associazione che aveva organizzato l’evento era proprio il Comune. I Giudici di merito non avevano dubbi sulla responsabilità dell’imprenditore, del Comune e dell’associazione, i quali venivano condannati a versare ai genitori del minore 80.000 euro come risarcimento del danno. In particolare, i giudici d’appello ponevano in evidenza l’obbligo di sorveglianza in capo all’autorità che aveva rilasciato l’autorizzazione circa il corretto svolgimento dell’attività, con la responsabilità solidale dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’esecutore dello spettacolo pirotecnico. Peraltro, la prova più immediata della responsabilità del Comune e dell’associazione era stata data dall’errata previsione circa la distanza di sicurezza fra l’accensione dei fuochi ed il luogo dove si trovavano gli spettatori. Il Comune proponeva ricorso in Cassazione, tuttavia la Corte confermava totalmente il provvedimento emesso in appello il quale aveva riconosciuto la corresponsabilità dell’ente, dell’imprenditore e dell’associazione. La Corte evidenziava che il Comune in quanto amministrazione, costituendosi e contrastando la domanda dei genitori del giovane rimasto ferito, aveva accettato il contraddittorio su tutto, con la conseguente idendificazione di una responsabilità del Sindaco, sia quale ufficiale di Governo, sia quale vertice dell’amministrazione comunale per culpa in vigilando. La Corte dunque rigettava il ricorso del Comune, confermando anche la sua reponsabilità nel danno patito dal giovane.

Cass. civ., sez. III, ord. n. 24930 del 21.8.2023

Il Blog

Il nostro blog viene aggiornato quotidianamente con le sentenze, emesse negli ultimi giorni, che di volta in volta risultano più interessanti per il pubblico non professionale. Mentre noi ci teniamo aggiornati, condividiamo con Voi il risultato dei nostri studi. Chiaramente questo blog non ha alcuna pretesa di risultare una banca dati, che sarebbe costituita da decine di migliaia di sentenze. Ogni causa ha una storia a sé, e cercare risposte tecniche su internet è sempre sbagliato. Qui troverete solo sentenze stimolanti, a volte curiose, ma per la soluzione di un quesito giuridico rivolgeteVi sempre ad un professionista.

Related Blogs

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *