UN BACIO RUBATO VALE UNA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE.
Così un uomo finiva sotto processo per un episodio in cui, ubriaco, aveva afferrato il volto di una donna a lui sconosciuta e le aveva stampato sulle labbra un bacio prolungato. I giudici di merito ritenevano l’uomo colpevole del reato di violenza sessuale e lo condannavano a venti mesi di reclusione. L’uomo non ci stava e la sua difesa sosteneva che la vicenda fosse inquadrabile nella violenza privata e non in quella sessuale, e su tale base proponeva ricorso in Cassazione. La Corte, tuttavia riteneva impossibile ridimensionare la gravità dell’azione compiuta dall’uomo che visibilmente ubriaco aveva afferrato il viso della donna, l’aveva attirata a sé e quindi l’aveva baciata sulla bocca insistentemente, lasciandole tracce di saliva. Si trattava secondo i giudici di un inequivocabile atto di violenza sessuale, in quanto posto in essere nei confronti di una donna non consenziente e diretto a soddisfare la concupiscenza dell’aggressore. Veniva evidenziato, inoltre, che il bacio doveva ritenersi atto sessuale anche nel caso in cui si risolvesse nel semplice contatto delle labbra, aggiungendo che non poteva essere operata alcuna distinzione con riferimento all’intensità del gesto, tale cioè da escludere la natura sessuale per il bacio caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra e riservare la nozione di atto sessuale solo a quelli più penetranti, considerando che entrambe le tipologie di bacio sono idonee a ledere la libertà e l’integrità sessuale del destinatario dell’atto, concretandosi in un atto idoneo a invadere la sua sfera intima ed ad integrare, pertanto, uno degli elementi materiali del reato di violenza sessuale, tranne nel caso in cui si tratti di un bacio leggero scambiato in contesti non erotici che ne escludano la connotazione sessuale. Avendo l’uomo imposto il bacio alla donna, in totale assenza di un suo consenso, con atteggiamento repentino e lasciandole sulle labbra tracce di saliva, non poteva mettersi in dubbio la valenza erotica del gesto e dunque confermare la condanna dell’uomo per violenza sessuale.
Cass pen., sez. III, n. 33697 dell’1.8.2023
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