LE FACCENDE DOMESTICHE CON ECCESSIVA FREQUENZA POSSONO COSTARE UNA CONDANNA.
Svolgere le faccende domestiche con eccessiva frequenza e senza preoccuparsi delle altre persone può costare una condanna. E’ quello che è avvenuto in un palazzo nella provincia di Massa, dove finivano sotto processo tre donne che per anni, sbrigando alcune faccende domestiche come, ad esempio, sbattere i tappeti, stendere i panni e lavare il terrazzo con troppa acqua, avevano arrecato disagio alle persone che vivevano nell’appartamento del piano di sotto. Il Tribunale condannava tutte e tre le donne per il reato di getto pericoloso di cose, sanzionandole con 200 euro di ammenda a testa e obbligandole a risarcire i danni riportati dalla famiglia che viveva nell’appartamento al piano di sotto. Le donne non ci stavano e la vicenda giungeva fino in Cassazione, dove sostenevano che dal materiale fotografico emergevano quantità modeste di apparente cenere di sigaretta, semini ed alcuni granelli di sabbia o terra, cioè materiale inidoneo ad offendere le persone e privo di potenzialità ed idoneità lesiva e tale, comunque, da non superare il normale grado di tollerabilità. La Corte evidenziava che nel caso di specie la tipologia e la natura delle cose gettate dalle tre donne, ossia sporcizie varie, tra cui polvere, cenere di sigarette, terriccio, capelli, fogliame, briciole di pane, mangime per uccelli, acqua sia da gocciolamento di panni stesi che da getto per lavare il pavimento del terrazzo (utilizzando secchi d’acqua versati sul pavimento con conseguente ricaduta di acqua sporca sul terrazzo sottostante), e le correlate modalità della condotta, protrattasi per dieci anni e con frequenza di più volte alla settimana erano da intendersi come idonee a molestare le persone, arrecando disagio, fastidio o disturbo alle persone offese e turbando ed impedendo loro il pieno ed abituale utilizzo del terrazzo del loro appartamento. Ciò era sufficiente per conferma la condanna delle tre donne, in quanto in tema di getto pericoloso di cose, con il termine molestia alla persona doveva intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano. Non si richiedeva che la condotta contestata avesse cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa fosse idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone.
Cass. pen., sez. III, n. 32958 del 28.7.2023
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