FIGLIA MAGGIORENNE E SPOSATA: NO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DAL PADRE.
Un padre ricorreva in Tribunale chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento a favore della figlia atteso che la stessa, di anni 22 all’epoca della concessione dell’assegno, aveva conseguito il titolo di parrucchiera e nel 2017 si era sposata, ma era ancora disoccupata. Tribunale e Corte d’Appello respingevano la domanda dell’uomo: secondo la motivazione offerta nella pronuncia impugnata, l’uomo non avrebbe assolto l’onere probatorio di provare la colpevole inerzia della figlia nel reperimento di un’occupazione, sebbene da tempo maggiorenne ed in possesso della qualificazione professionale di parrucchiera. Inoltre, il nuovo nucleo familiare non godeva di indipendenza economica in quanto lo stipendio del marito era insufficiente ed entrambi ancora al mantenimento dei rispettivi genitori. Avverso la decisione della corte d’appello, l’uomo ricorreva in Cassazione la quale richiamava il principio della c.d. autoresponsabilità della figlia maggiorenne, la quale aveva già 24 anni ed il cui mantenimento non poteva correlarsi al mero mancato conseguimento di una occupazione del tipo auspicato. Richiamando i consolidati principi che governano la materia, il figlio, divenuto maggiorenne, aveva diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostrasse con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Nel caso di specie, inoltre, la ragazza aveva dimostrato di avere raggiunto un’autonomia di vita e di scelte, atteso che all’età di 21 anni si era sposata. Tale circostanza non poteva passare in secondo piano, in quanto indice di una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confliggeva con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.
Alla luce delle argomentazioni offerte, la Corte cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa innanzi alla corte d’appello di Bari in altra composizione.
Cass, civ., sez. I, ord., n. 22813 del 27.7.2023
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