SENTENZA DEL GIORNO – 28.7.2023

da | Lug 28, 2023 | Uncategorized

CAMMINA SCALZA A BORDO PISCINA E CADE: HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI?

Una donna scivolava camminando scalza a bordo piscina e agiva in giudizio contro la società che gestiva lo stabilimento termale per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla caduta, ma secondo i giudici di merito la richiesta di ristoro economico era priva di fondamento, poiché la donna era stata imprudente, avendo percorso a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, e ciò portava ad escludere ogni possibile addebito a carico della società. Col ricorso in Cassazione la donna lamentava però la violazione delle norme di sicurezza per la tenuta dell’impianto in cui si era verificato l’incidente, violazione utile, a suo dire, a certificare la colpa della società e a dimostrare la legittimità della camminata a piedi nudi lungo il bordo della piscina. Inannzitutto i giudici evidenziano che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte della stessa persona danneggiata, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente della medesima persona danneggiata nel dinamismo del danno. Nel caso di specie la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative non potevano spostare la conclusione, poiché non giustificavano la condotta incauta decisiva per il verificarsi dell’evento dannoso. A fronte del bilanciamento tra pericolosità della cosa e obblighi di cautela, i Giudici sottolineano sì la pericolosità del bordo della piscina ma anche, allo stesso tempo, l’agevole prevedibilità e percepibilità della stessa pericolosità, trattandosi di piscina all’aperto, senza dimenticare, infine, la scelta della donna di non premunirsi di accorgimenti minimi per evitare problemi e, invece, camminando a piedi nudi lungo il bordo della piscina. La Corte rigettava dunque il ricorso della donna.

Cass. civ, sez. III, ord., n. 21675 del 20.7.2023

Il Blog

Il nostro blog viene aggiornato quotidianamente con le sentenze, emesse negli ultimi giorni, che di volta in volta risultano più interessanti per il pubblico non professionale. Mentre noi ci teniamo aggiornati, condividiamo con Voi il risultato dei nostri studi. Chiaramente questo blog non ha alcuna pretesa di risultare una banca dati, che sarebbe costituita da decine di migliaia di sentenze. Ogni causa ha una storia a sé, e cercare risposte tecniche su internet è sempre sbagliato. Qui troverete solo sentenze stimolanti, a volte curiose, ma per la soluzione di un quesito giuridico rivolgeteVi sempre ad un professionista.

Related Blogs

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *