NON E’ PUNIBILE IL PADRE CHE PER TRE MESI VERSA SOLO META’ DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AI FIGLI.
Un uomo finiva sotto processo per aver pagato solo la metà di quanto previsto dal giudice per il mantenimento dei due figli, precisamente 400 euro anziché 800, per pochi mesi. L’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare veniva notevolmente ridimensionata dai Giudici dell’appello, eliminando la pena detentiva sancita in tribunale e confermando solo la multa di 200 euro. Per la Corte d’appello i limitati inadempimenti parziali non avevano comportato l’omesso versamento dei mezzi di sussistenza necessari per i due figli, ma, non essendo tali inadempimenti giustificati da una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere, pur prendendo atto della contrazione dei profitti dell’attività economica dell’uomo, andava comunque considerato consumato il reato consistente nell’inadempimento degli obblighi di contribuzione economica in materia di affidamento dei figli, a prescindere dalla prova dello stato di bisogno. La vicenda finiva in Cassazione dove la Corte confermava la linea dei giudici d’appello, escludendo l’impossibilità di adempiere dell’uomo, ossia l’incapacità di affrontare delle spese impostegli in sede di divorzio. A salvare l’uomo era però il riconoscimento in Cassazione della non particolare gravità della condotta da lui tenuta. I magistrati, infatti, ponevano in evidenza l’occasionalità dell’inadempimento, limitato ai soli mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015, e la sua parzialità, essendo stato versato un importo di 400 euro a fronte di quello stabilito di 800 euro. Inoltre l’uomo aveva versato importi straordinari ed aggiuntivi non esigui nei mesi di giugno, settembre, ottobre, novembre 2013 e giugno 2014. A fronte di un ridimensionamento dei fatti andava ravvisata la causa di non punibilità, poiché in ragione della occasionalità degli inadempimenti poteva escludersi l’abitualità della condotta, non risultando a carico dell’uomo neppure precedenti penali.
Cass. pen., sez. IV, n. 29139 del 5.7.2023
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