SENTENZA DEL GIORNO – 17.7.2023

da | Lug 17, 2023 | Uncategorized

BIDELLO PALPEGGIA LA STUDENTESSA PER MENO DI 10 SECONDI: ASSOLTO.

L’episodio risaliva all’aprile del 2022 e si verificava in una scuola superiore di Roma, dove un collaboratore scolastico veniva accusato da una studentessa di averla molestata toccandole il sedere, raccontando che una mattina, entrando a scuola in compagnia di un’amica, giunta nell’edificio scolastico, sentiva, mentre si stava tirando su i pantaloni che le erano scesi dalla vita, da dietro delle mani entrarle nei pantaloni, sotto gli slip, mani che dapprima le toccavano i glutei e poi la afferravano per le mutandine e la tiravano su, sollevandola di circa due centimetri. L’episodio durava dai cinque ai dieci secondi, secondo la ragazza, la quale era convinta fosse stata l’amica e invece, dopo aver sentito toccare il sedere, si era girata, vedendo il collaboratore scolastico. A quel punto la ragazza si recava in classe senza dire nulla mentre il collaboratore scolastico la seguiva e le diceva «amore, lo sai che io scherzavo». La ragazza raccontava l’episodio ad un professore, che la portava dalla vicepreside e, una volta a casa, si confidava coi genitori. In quella stessa giornata, all’ora della ricreazione la ragazza si recava al bar della scuola e lì giungeva anche il collaboratore scolastico, il quale prima tentava di avvicinarla per parlare e poi, di fronte al rifiuto di lei, iniziava ad alzare la voce, dicendole che lei gli avrebbe rovinato la vita; si metteva le mani nei capelli e prendeva a testate il bancone del bar. Il Tribunale di Roma non aveva dubbi sulla credibilità delle dichiarazioni della ragazza, in quanto dettagliate, logiche, coerenti, nonché prive di contraddizioni e di alcun intento calunnioso nei confronti del collaboratore scolastico. Peraltro, il racconto dell’episodio oggetto del processo ha trovato preciso riscontro, in primo luogo nella testimonianza resa dall’amica della ragazza, la quale aveva assistito direttamente al toccamento subito dall’amica, confermando in pieno la dinamica dei fatti da lei fornita. Inoltre, l’uomo aveva sostanzialmente ammesso di aver toccato la ragazza, ma “per scherzo”, mentre aveva negato di averle infilato le mani dentro i pantaloni e sotto gli slip. Nonostante tutto, però, per i giudici non era possibile condannare il collaboratore scolastico per violenza sessuale, poiché ci si trova di fronte a un palpeggiamento breve e frutto di un’azione scherzosa. In premessa, comunque, i magistrati chiarivano che la condotta posta in essere dall’uomo all’interno dell’istituto scolastico era catalogabile, almeno sulla carta, come violenza sessuale, poiché si era appurato che egli aveva repentinamente toccato una zona erogena, tuttavia, proprio la repentinità dell’azione (senza alcuna insistenza nel toccamento, tale perciò da considerarsi quasi uno sfioramento), il luogo e il tempo della condotta (in pieno giorno, in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone) e le stesse modalità dell’azione, poi conclusasi con il sollevamento della ragazza, non consentivano di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale. Nessuna condanna, dunque, per il bidello.

Trib. Roma, sez. V, sent., 6.7.2023

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