CONDANNATO IL PADRE PER OMESSO MANTENIMENTO ANCHE SE LA MADRE DEL MINORE VI RINUNCIA.
Un uomo veniva condannato in primo ed in secondo grado per l’omesso mantenimento del figlio minore. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello avrebbe omesso, secondo l’imputato, di considerare il fatto che, nel momento in cui gli era stato permesso, egli avesse sempre provveduto al mantenimento del figlio, attraverso pagamenti superiori all’importo determinato dal giudice civile, pagando anche le utenze e il canone di locazione dell’abitazione in cui viveva oltre al figlio anche la sua ex compagna; inoltre a suo avviso, la corte aveva errato nel ritenere non determinante l’accordo negoziale siglato dai due genitori ed in cui la madre del minore dichiarava di rinunciare al contributo di 100 euro per il mantenimento del figlio. Secondo la Cassazione, però, l’autonomia negoziale delle parti ha limite nelle disposizioni che si rivelino direttamente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure nelle condizioni contrarie all’ordine pubblico. Dunque, quando la Corte d’Appello ha evidenziato che spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento, essendo il negozio privato concluso vincolante solo tra le parti ma non tale da legittimare condotte omissive tese a ledere il diritto del minore al conseguimento dei necessari mezzi di sussistenza. Dunque, la rinuncia della madre del minore a ricevere la somma di 100 euro stabilita dal giudice non fa venir meno il distinto ed autonomo dovere del padre di provvedere al mantenimento del figlio, condotta oggetto di consapevole omissione da parte del ricorrente. La Cassazione rigettava dunque il ricorso.
Cass. pen., sez. VI., n. 30150 dell’11.7.2023
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