EX MOGLIE E SPESE FISSE CORPOSE: LE SPETTA L’ASSEGNO DIVORZILE.
Nel caso di specie, seppure l’ex moglie avesse un reddito di mille euro, aveva corpose spese fisse da sostenere, per tale ragione l’azione giudiziaria dell’ex marito, volta alla revoca dell’assegno divorzile si rivelava inutile, così come inutile si rivelava il ricorso in Cassazione dove la Corte non si era discostata dalla logica seguita dai giudici di merito. In sostanza, non poteva negarsi alla donna l’assegno di euro 200 mensili, in quanto vi era una palese discrepanza redditual-patrimoniale tra i due coniugi. L’assegno era dovuto sia in funzione dell’apporto offerto dalla donna, nonostante la breve durata del matrimonio, al ménage familiare sia, essenzialmente, sotto il profilo assistenziale, in quanto necessario a garantirle una esistenza dignitosa. Inoltre, lo scarto tra i redditi dell’uomo e della donna e la circostanza che il reddito goduto dalla donna, aggirante sui 1.000 mensili, era in buona parte assorbito da spese fisse destinate o al pagamento di un mutuo immobiliare per l’acquisto, in costanza di matrimonio, di un immobile colpito da un evento sismico, e dunque privo di redditività, o al rimborso di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura o, infine, al pagamento del canone di locazione della casa di abitazione. La Corte dunque rigettava il ricorso dell’uomo, confermando l’assegno mensile alla donna.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 19295 del 7.7.2023
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