CONDOMINIO: IL FONDO SPECIALE PER LE SPESE VA COSTITUITO ANCHE PER GLI STEP PRELIMINARI AL CONTRATTO D’APPALTO, COME IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL GEOMETRA.
Un Condominio veniva citato in giudizio per l’annullamento delle delibere di autorizzazione di spese straordinarie per le quali, secondo parte attrice, non era stato indicato il criterio di ripartizione, mancava l’informativa ai condomini per assoluta indeterminatezza dell’ordine del giorno dell’assemblea e mancava la costituzione del fondo obbligatorio prevista dal codice civile, in quanto l’assemblea aveva deliberato di incaricare un geometra allo svolgimento delle indagini di fattibilità per le pratiche necessarie ad accedere al bonus 110% e alla scelta del general contractor, con una spesa di circa 600/700 euro per ogni unità immobiliare. Secondo il Tribunale la mancanza di elementi essenziali comportava di fatto la nullità della delibera assembleare e nel caso di specie mancava, appunto, l’indicazione del general contractor, la cui scelta era rimessa al geometra con deliberazione di indubbio carattere decisorio, avendo demandato ad un professionista un incarico specifico con corrispondente previsione di un esborso per i condomini, seppur approssimativo. Inoltre, la mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio confermava detta nullità della deliberazione. In assenza della creazione anticipata di un fondo per le spese, la delibera di approvazione di opere di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale doveva dunque considerarsi nulla. Inutile per il Condominio resistente affermare che la costituzione del fondo non era necessaria perché nessun contratto di appalto era stato presentato o stipulato, in quanto il fondo andava costituito anche per gli step preliminari al contratto di appalto, se ed in quanto comportino una spesa, come nel caso di specie con la nomina del Geometra. Il Tribunale annullava così le delibere condominiali.
Trib. Bergamo, sez. IV, sent., n. 1348 del 22.6.2023
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