SUV RUBATO NEL PARCHEGGIO DELL’AEROPORTO: IL GESTORE DEVE RISARCIRE IL DANNO.
Ad un uomo veniva rubata l’auto in sosta presso il parcheggio dell’aeroporto, in conseguenza di ciò citava in giudizio la società che gestiva il parcheggio dell’aeroporto chiedendo al Tribunale la condanna al risarcimento del danno derivante dal furto della propria vettura, di ingente valore. Il ricorso veniva rigettato in primo grado in quanto, secondo il Tribunale, il contratto in essere tra le parti era qualificabile come un contratto di parcheggio privo di custodia. Dello stesso avviso la Corte d’Appello, che rigettava l’appello del proprietario dell’auto rubata. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione. La Corte evidenziava che al fine di verificare se sussisteva o meno l’obbligo di custodia dell’autovettura in capo alla società convenuta, era indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e dunque il riferimento al legittimo affidamento generato in capo all’automobilista. Ad avviso della Corte, era innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingenerasse in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa fosse compresa anche la custodia del veicolo, di conseguenza, doveva ritenersi pacifico che l’obbligazione della custodia del mezzo fosse ricompresa nel contratto di parcheggio. Nel caso di specie non poteva dunque applicarsi il ragionamento adottato dai giudici di merito che erroneamente individuavano il parcheggio meccanizzato in un contratto atipico in cui la causa tipica era la disponibilità dello spazio. Una deroga al principio generale del parcheggio custodito necessitava di espressa negoziazione tra le parti, elemento del tutto assente nel caso di specie e che di certo non poteva essere riconducibile alla mera apposizione di cartelli o a clausole predisposte unilateralmente sui biglietti ritirati all’entrata. Inoltre, la previsione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio doveva essere approvata per iscritto perché ritenuta vessatoria. La Corte dunque accoglieva il ricorso del proprietario dell’auto, rinviando alla Corte d’Appello per nuova decisione.
Cass. civ., sez. II, sent., n. 18277 del 27.6.2023
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