PADRE DIVORZIATO OTTIENE LA REVOCA DEL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE, DEVE AUMENTARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL SECONDO FIGLIO?
Un padre otteneva la revoca dell’assegno di mantenimento della figlia maggiorenne e autosufficiente economicamente, ma l’ex moglie non contenta richiedeva giudizialmente un aumento per l’assegno di mantenimento dovuto al secondo figlio, non ancora autonomo. I giudici di merito respingevano la richiesta, ritenendo di non poter ritenere automatica la rivalutazione del contributo dovuto al figlio, a fronte del solo venir meno dell’onere di contribuzione nei confronti della figlia. Questo anche perché la revisione del contributo al mantenimento dei figli non è mai automatica, risultando sempre necessario un accertamento giudiziale in cui il giudice deve valutare, sulla base della prova fornita dalla parte richiedente atta a dimostrare le aumentate esigenze di vita del figlio, come incidano i fatti sopravvenuti riguardo alla necessità di modificare l’ammontare dell’assegno senza rivalutarne i presupposti. La donna non ci stava e ricorreva in Cassazione, la quale evidenziava che in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. La Corte dunque rigettava il ricorso dell’ex moglie, sostenendo che i giudici di merito avessero correttamente considerato che la revoca dell’assegno di mantenimento in favore di uno dei figli non legittimava automaticamente l’incremento di quello previsto per l’altro figlio, in assenza di ragioni utili a giustificare la modifica.
Cass. civ, sez. I, ord., n. 17885 del 22.6.2023
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