ROTTURA DEL TUBO, DISPERSIONE D’ACQUA E BOLLETTA ALLE STELLE: NESSUN RISARCIMENTO DAL COSTRUTTORE.
Una società di costruzioni veniva citata in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un immobile dove, a diversi anni di distanza dalla conclusione dei lavori, a causa della rottura di un tubo di adduzione idrica, si era verificata un’ingente dispersione d’acqua con conseguente abnorme consumo idrico, fatturato per oltre 3000 euro. Il Giudice di Pace rigettava la domanda di risarcimento escludendo che il vizio riscontrato rientrasse nella nozione di grave difetto di costruzione previsto dal codice civile. In sede di appello veniva invece accolta la richiesta di risarcimento. La società di costruzione proponeva ricorso in Cassazione. Sul tema della responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore e del difetto di costruzione, la giurisprudenza affermava che il committente era legittimato all’azione di risarcimento a fronte di una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che non riguardava parti essenziali della stessa, e perciò non ne determinava la rovina od il pericolo di rovina, ma riguardava quegli elementi accessori o secondari che ne consentivano l’impiego duraturo cui era destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), andando ad incidere negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo. Doveva dunque riscontrarsi che il difetto avesse inciso negativamente sul godimento dell’immobile, elemento che nel caso di specie non poteva essere accertato. Il godimento dell’immobile infatti non aveva subito alcun pregiudizio dovuto alla rottura del giunto esterno, avendo il proprietario regolarmente goduto della fruizione dell’acqua potabile. Il danno alle condutture esterne, ove non incideva negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile, non costituiva difetto costruttivo, la Cassazione accoglieva il ricorso della società e cassava la sentenza impugnata con rinvio.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 18061 del 23.6.2023
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