SENTENZA DEL GIORNO – 26.6.2023

da | Giu 26, 2023 | Uncategorized

NIENTE MANTENIMENTO PER LA MOGLIE GIOVANE CHE RIFIUTA DI SEGUIRE UN PROGETTO DI INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO.

Il Tribunale negava ad una giovane donna, in sede di separazione, l’assegno di mantenimento da lei richiesto. Cruciali per tale decisioni sono due aspetti: l’età della donna e la sua condotta, esemplificativa di una scarsa volontà di ottenere un lavoro. In particolare, infatti i giudici evidenziavano che la donna seppur giovane aveva respinto un progetto, propostole dai Servizi sociali, per l’orientamento al lavoro. Inoltre bisognava tenere conto dell’entità dell’impegno economico assunto dall’uomo, a fronte del suo reddito, per il mantenimento della figlia e per l’alloggio goduto dalla ragazza e dalla madre. Inutile anche il ricorso in Cassazione. L’uomo aveva una busta paga di circa 1300 euro, e al di là di quanto affermato dalla donna, a nulla rilevava, invece, la situazione patrimoniale di sua suocera (con la quale il marito era tornato a vivere dopo la separazione), era proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi. La Corte infatti evidenziava che, acclarato che l’uomo fruiva dell’aiuto della madre per pagare il canone di locazione della casa dove abitava la moglie con la figlia, era sbagliato l’assunto per il quale ai fini dell’assegno di separazione in favore della donna potessero rilevare le condizioni economiche dei genitori dell’uomo. Il diritto al mantenimento è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori, i quali, una volta che il figlio è diventato autonomo e ha fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del figlio. Non meno importante poi il comportamento della donna, la quale ha ingiustificatamente rifiutato il percorso di inserimento nel mondo del lavoro, cioè un inserimento futuro e ipotetico, e non una proposta di lavoro concreta. Peraltro, poi, il marito pagava già il canone di locazione dell’appartamento dove la donna abitava con la figlia, e tale sforzo economico era l’unico che poteva richiedersi all’uomo in proporzione alla sue disponibilità economiche. La Corte dunque rigettava il ricorso della donna, negandole definitivamente l’assegno di mantenimento.

Cass. civ, sez. I, ord., n. 17805 del 21.6.2023

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