FIGLIA VENTISETTENNE, FUORICORSO E DISOCCUPATA: IL PADRE DEVE VERSARLE IL MANTENIMENTO?
Il padre adiva il Tribunale di Vibo Valentia per la modifica dell’assegno di mantenimento a favore della figlia ventisettenne, fissato a 1200 euro mensili in sede di divorzio. Il padre motivava la sua richiesta evidenziando l’inerzia della ragazza nel completamento degli studi universitari e nella ricerca di un’occupazione, la figlia era, infatti, disoccupata e fuoricorso. Il Tribunale accoglieva la domanda riducendo della metà l’assegno. La decisione veniva però ribaltata in sede di appello dove venivano valorizzate le condizioni della figlia, che soffriva di una sindrome depressiva da quando aveva 18 anni, condizione che influenzava il suo rendimento. Il padre ricorreva in Cassazione dove la Corte ha evidenziato che sussiste il diritto del figlio all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, dunque, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. Inoltre, il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori. La Corte, inoltre, evidenzia poi i cambiamenti avvenuti soprattutto in relazione alle condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia di ritorno. Resta comunque ferma la necessità di un’utile attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell’auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, non potendosi, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Da ciò discende che l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del figlio stesso, che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Nel caso di specie, non era sufficiente la patologia depressiva sottolineata dai giudici d’appello per giustificare un siffatto atteggiamento inerziale della ragazza, pertanto la Corte accoglieva il ricorso del padre e cassava il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame della questione.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 16327 dell’8.6.2023
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