FRATTURA DEL MANTO STRADALE EVIDENTE: NESSUNA RESPONSABILITA’ DEL COMUNE PER LA CADUTA DEL CITTADINO.
Un privato cittadino, in una notte di agosto 2022, transitando a piedi nel parcheggio antistante ad uno stabilimento balneare, finiva a terra a causa di una evidente frattura del manto stradale causata dal non perfetto ripristino di uno scavo e non riparata, né segnalata. L’uomo, convinto della responsabilità del Comune, avanzava una domanda di risarcimento danni, tuttavia per i Giudici di merito l’evento era causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta del ricorrente, condotta tale da configurare un caso fortuito escludente la responsabilità dell’ente locale. In particolare, si evidenziava che la presenza dell’ampia frattura sull’asfalto era chiaramente percepibile, data la differenza di colore del tratto privo di asfalto rispetto al resto della zona interessata, dunque l’incidente si era verificato per colpa della vittima, posto che la caduta sarebbe stata facilmente evitabile con l’adozione delle regole di normale prudenza. A salvare il Comune, secondo i giudici, era dunque la condotta tenuta dall’uomo, soprattutto dato il fatto che la frattura della sede stradale (destinata, tra l’altro, alla sosta delle auto) era chiaramente visibile, vuoi in considerazione del contrasto cromatico tra il colore chiaro della frattura rispetto all’asfalto, vuoi tenuto conto delle dimensioni della frattura stessa, lunga diversi metri, larga non meno di 70 centimetri e profonda dai 3 centimetri ai 7 centimetri, con fondo in parte terroso e in parte cementizio. Inoltre, la ridotta visibilità della zona avrebbe dovuto imporre una maggiore cautela, cioè una condotta attenta e adeguata alla circostanza. Inutile il ricorso in Cassazione dell’uomo, in quanto la Corte ribadiva che per valutare la condotta della persona danneggiata e stabilire se essa avesse assunto rilevanza causale esclusiva, si doveva verificare se poteva essere in alcun modo prevista o prevenuta. Nel caso di specie era palese la non prevedibilità della condotta della vittima del capitombolo, e ciò anche alla luce della chiara visibilità della difettosa conformazione del manto stradale. La Corte rigettava dunque il ricorso.
Cass. civ, sez. III, ord., n. 16199 dell’8.6.2023
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