SENTENZA DEL GIORNO – 29.5.2023

da | Mag 29, 2023 | Uncategorized

IL PADRE DEVE PAGARE LA SCUOLA PRIVATA DELLA FIGLIA, ANCHE SE NON ERA D’ACCORDO CON L’ISCRIZIONE.

L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’ex marito contro il provvedimento ottenuto dalla ex moglie, avente ad oggetto il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse della figlia minore, veniva parzialmente accolta dai giudici di merito. Nello specifico, le spese straordinarie in questione si riferivano all’iscrizione ad una scuola privata sulla quale il padre aveva previamente opposto il proprio dissenso. La decisione veniva impugnata dalla donna dinanzi la Corte di Cassazione, invocando il principio di diritto secondo cui il genitore collocatario non aveva un obbligo di informazione e concertazione preventiva con l’altro sulla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo in ogni caso in capo all’altro coniuge l’obbligo di rimborso. La Corte, richiamando la normativa del codice civile, ricordava che ciascuno dei coniugi poteva intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione alle decisioni di maggiore interesse, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario era tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non avesse tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Inoltre, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede di separazione venivano poste a carico di entrambi i genitori, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico, condividono la natura di quest’ultimo qualora si presentassero sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto. La conseguenza era che il genitore che avesse anticipato tali spese potesse agire in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota spettante all’altro senza doversi munire di ulteriore titolo esecutivo. Per quanto concerneva, invece, il mancato assenso, da parte del padre, alla frequentazione della figlia alla scuola privata, la Corte evidenziava che tale diniego era carente di giustificata motivazione, pertanto la Corte evidenziava che il giudice di merito aveva condotto la sua indagine nella sola verifica dell’esistenza dell’eventuale dissenso del padre, come se questi avesse un potere di veto anche senza motivazione specifica. Su tale aspetto la Corte avrebbe dovuto focalizzare la sua analisi, poiché nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spettava al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. In sostanza, il criterio da seguire era sempre quello dell’interesse del minore e della compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori. Per tali ragioni, la Corte accoglieva il ricorso della ex moglie, rinviando ai giudici di merito per nuova decisione.

Cass. civ., sez. I, ord., n. 14564 del 25.5.2023

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