PARCHEGGI A TURNO NEL CORTILE COMUNE: LA DELIBERA CONDOMINIALE E’ VALIDA SECONDO LA CASSAZIONE.
Tribunale e Corte d’Appello non accoglievano la domanda di due condomini volta all’accertamento della nullità di due delibere condominiali, e condannavano i condomini a non parcheggiare al di fuori del proprio posto auto e nello spazio condominiale utilizzato come parcheggio a pagamento, in quanto con le predette delibere condominiali era stato regolato l’uso dei parcheggi condominiali, tramite modifica del regolamento condominiale. I condomini non ci stavano e proponevano ricorso in Cassazione. Secondo la Corte era corretta la declaratoria di validità della delibera assembleare che aveva modificato il regolamento condominiale sancendo che fuori dai posti assegnati era consentita la sosta per il tempo occorrente al carico e scarico merci che veniva fissato in sessanta minuti, in quanto era una regolamentazione delle modalità di uso e di godimento del bene comune che rientrava nella potestà regolamentare dell’assemblea dei condomini. Le clausole dei regolamenti condominiali avevano natura contrattuale soltanto qualora si trattasse di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitassero a disciplinare l’uso dei beni comuni, avevano natura regolamentare; con la conseguenza che, mentre le clausole di natura contrattuale potevano essere modificate soltanto dall’unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, le clausole di natura regolamentare erano modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dal codice civile. Stesso ragionamento valeva per la delibera che aveva istituito posti auto a pagamento da assegnare annualmente in uso ai condomini che ne facevano richiesta per il parcheggio di una seconda vettura dietro pagamento di 7 euro per posto, al mese. Il ricorso veniva quindi rigettato, divenendo dunque definitiva la condanna dei due condomini al rispetto delle delibere condominiali che avevano regolamentato l’uso dei parcheggi condominiali secondo una logica di turnazione.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 14019 del 22.5.2023
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