SE IL PADRE E’ TOTALMENTE ASSENTE SONO I NONNI A DOVER CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEL MINORE.
Dopo anni di mancato versamento del contributo per il mantenimento della figlia minorenne da parte del padre, già condannato in sede penale per essersi sottratto agli obblighi e resosi di fatto irreperibile, la madre chiedeva la condanna dei nonni paterni al pagamento del mantenimento della bambina. Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ma i nonni non ci stavano e ricorrevano in Cassazione. Tuttavia anche la Suprema Corte rigettava il ricorso, ribadendo il principio secondo cui l’obbligo di mantenimento dei figli minori spettava primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non poteva o non voleva adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, doveva far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Nel caso di specie, la Corte evidenziava la complessiva considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti, e in particolare stigmatizzava il comportamento del padre, non solo elusivo ma anche doloso, posto che era stato condannato in sede penale, restando di fatto irreperibile e venendo meno ai doveri di mantenimento ma anche a quelli di cura educazione ed istruzione della minore, che di conseguenza gravano per intero sulla madre, capace di una produzione reddituale inadeguata al mantenimento, la pronuncia impugnata rendeva evidenti i presupposti per la condanna degli ascendenti.
Le esigenze di vita della minore non potevano essere soddisfatte solo dalla madre e pertanto i nonni, la cui posizione economica era stata adeguatamente ricostruita dal giudice del merito, erano di fatto tenuti al loro contributo. La Corte dunque rigettava il ricorso dei nonni, confermando l’obbligo al mantenimento della nipote.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 13345 del 16.5.2023
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