NESSUN MANTENIMENTO PER L’EX MOGLIE CHE OPTA PER UN PART TIME PUR AVENDO I FIGLI GRANDI.
Così una donna vedeva negarsi l’assegno di mantenimento in quanto continuava a preferire un lavoro part-time, sostenendo di dover badare ai figli che, però, erano orami grandi e non avevano bisogno di essere accuditi costantemente da una mamma. Durante la separazione i Giudici si sono trovati ad affrontare il rapporto altamente conflittuale dei coniugi. In primis, l’origine della crisi era data dalla relazione extraconiugale intrapresa da tempo dalla moglie con l’allenatore di calcio di uno dei loro figli, la donna, inoltre si era trasferita proprio dall’amante subito dopo l’allontanamento dalla casa coniugale. La donna aveva ammesso di aver avuto una relazione con l’allenatore di calcio ma tale relazione, secondo i giudici, non era stata collocata a livello temporale e si era inserita in un rapporto sicuramente già molto conflittuale e compromesso. Per quanto concerne i figli, poi, i giudici ponevano in evidenza la conflittualità tra uomo e donna, che rischiava di compromettere la loro capacità genitoriale, per tanto si erano affidati i figli minori ai Servizi sociali con prevalente collocazione di un figlio presso la madre e dell’altro figlio presso il padre, stabilendo di conseguenza il mantenimento diretto di ciascun genitore. Il terzo figlio, maggiorenne, aveva raggiunto l’indipendenza economica, e dunque i giudici revocavano l’obbligo di mantenimento della madre, pur il figlio continuando a vivere col padre senza contribuire alle spese domestiche. Infine anche l’assegno di mantenimento della moglie veniva revocato. Decisiva, sotto questo aspetto, non solo la posizione economica dell’uomo, dipendente comunale, con un reddito annuale di circa 19.000 euro, ma anche e soprattutto della posizione della donna, dipendente part time di una società, con stipendio mensile di circa 550 euro. Tuttavia, la donna era in possesso della qualifica di cuoca, qualifica che nel corso degli anni le avrebbe potuto permettere di aumentare l’orario di lavoro, e quindi di incrementare il reddito annuo percepito, e invece aveva scelto di conservare il contratto part-time. In particolare i giudici evidenziavano che la scelta della donna di lavorare part-time per provvedere all’accudimento dei figli non appariva convincente, alla luce sia della prevalente collocazione dei figli presso il padre, stabilita in primo grado, sia in ragione dell’attuale età dei figli, età che non giustificava più un loro costante accudimento. Pertanto, nessun mantenimento per la donna.
App. Bologna, sez. I, sent., 20 gennaio 2023
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