AUTO RIGATA NEL PARCHEGGIO: IL PROPRIETARIO HA DIRITTO A VISIONARE I FILMATI MA LA PRIVACY DEI TERZI VA SEMPRE TUTELATA.
Un uomo trovava il proprio veicolo danneggiato in un parcheggio e per questo motivo richiedeva al Comune l’accesso ai filmati di una telecamera posizionata nei pressi del luogo del sinistro. Il comando di polizia locale negava l’accesso agli atti e per questo motivo l’interessato si rivolgeva al TAR, il quale ordinava al Comune di consegnare le immagini utili all’interessato rispettando la riservatezza dei terzi. Nel caso di specie, nonostante l’interessato avesse richiesto di poter visionare le immagini oltre al termine canonico dei sette giorni previsti per la conservazione dei filmati il comando di polizia aveva effettivamente congelato le riprese specificando che sarebbero state messe a disposizione solo dell’Autorità giudiziaria. Il ricorrente allora si rivolgeva alla polizia di Stato che però specificava che in mancanza di reati l’unico organo competente per il rilascio dei filmati poteva essere il Comune, da qui l’avvio della vicenda giudiziaria. Il TAR rilevava che il ricorrente chiedeva la copia di un filmato acquisito dal Comune nell’ambito di una attività legata al perseguimento di finalità di interesse generale, tra cui anche quella di vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, agevolando l’intervento della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine e prevenendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento e quella di utilizzare, per quanto possibile, le immagini registrate nella ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradali; e l’accesso mirava proprio a verificare la dinamica del sinistro che aveva coinvolto la sua vettura parcheggiata in una strada pubblica, al fine di azionare la richiesta di risarcimento dei danni. Alla luce del principio di proporzionalità e di minimizzazione, l’accesso richiesto andava consentito limitatamente alle specifiche immagini da cui si evinceva la dinamica del sinistro che riguardava l’autovettura della ricorrente e la targa del veicolo danneggiante le uniche strettamente indispensabili alla difesa dell’automobilista considerato che sono quelle che consentivano di verificare i fatti occorsi e di individuare tramite il numero di targa del veicolo danneggiante il relativo proprietario, civilmente responsabile, cui avanzare richiesta di risarcimento dei danni, con oscuramento delle parti di immagini che ritraevano persone e di quelle che contenevano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda. Il TAR accoglieva dunque la richiesta.
TAR Campania, sez. VI, sent., n. 2608 del 2.5.2023
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