REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE: NEL MANTENIMENTO DELLA NUOVA FAMIGLIA SI CONTA ANCHE QUELLO DEI FIGLI DEL NUOVO CONIUGE.
La Corte d’appello dell’Aquila respingeva il reclamo di un ex marito che chiedeva la revisione delle condizioni economiche di divorzio in relazione alla revoca o riduzione dell’assegno divorzile. Per la Corte, infatti, era verosimile che l’ex moglie dopo il divorzio, in considerazione dell’età, non fosse riuscita a trovare un lavoro dovendosi dunque indebitare con il fratello e alienare tutti gli immobili di proprietà per ripianare il debito. L’ex marito era invece titolare di un reddito da pensione di 1800 euro mensili, oltre al reddito della seconda moglie e al canone ricavato dalla locazione di un immobile.
L’uomo però non ci stava e ricorreva in Cassazione sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato le circostanze sopravvenute in ordine al nuovo nucleo famigliare costituito con la seconda moglie e con i due figli di questa, nati da una precedente relazione sentimentale, dunque, data la necessità di contribuire al sostentamento degli stessi, il reddito disponibile del ricorrente aveva subito una contrazione, ma tale circostanza non era stata valorizzata. Solo sulla base delle dichiarazioni dell’ex moglie circa il suo stato di disoccupazione e senza indicare alcuna fonte di prova, la Corte d’appello aveva ritenuto verosimile che la donna non fosse più riuscita a trovare lavoro e che avesse contratto debiti con il fratello, senza compiere alcun accertamento in merito.
Il Collegio ha affermato il principio secondo cui in sede di revisione dell’assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve vagliarsi anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell’obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell’ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell’assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l’ex coniuge. La Corte dunque cassava il provvedimento impugnato, rinviando alla Corte d’Appello.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 11155 del 27.4.2023
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