GENITORI DICHIARATI INCAPACI IN PASSATO FANNO IL POSSIBILE PER RECUPERARE IL RAPPORTO CON I FIGLI: NO ALLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA’.
Nel caso di specie, una coppia di genitori veniva dichiarata incapace di attendere alla funzione genitoriale con un giudizio rivolto prevalentemente al passato. La Corte di merito aveva verificato il forte legame affettivo tra genitori e figli che, ascoltati, avevano tutti manifestato il desiderio di tornare nella loro famiglia; mentre non aveva valutato una serie di circostanze. I genitori, infatti, si erano trasferiti in un nuovo immobile, adeguato alle esigenze familiari, azzerando le iniziali morosità del canone locativo; avevano cercato lavoro al fine di sostenere economicamente la famiglia; avevano svolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno della genitorialità loro prescritti. E proprio per queste ragioni la Corte di Cassazione accoglieva il loro ricorso, ricordando innanzitutto che il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine rappresenta un carattere prioritario. La famiglia d’origine rappresenta l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che il compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva. Il giudice di merito, secondo la Corte, deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quando anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono, quale premessa dell’adozione. Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come soluzione estrema, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso.
Cass. Civ. sez. I, 6.4.2023, n. 9501
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