SENTENZA DEL GIORNO – 27.4.2023

da | Apr 27, 2023 | Uncategorized

IL DIRITTO REALE DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE NON COMPRENDE L’IMMOBILE ADIBITO A CASA VACANZE.

Un uomo, vedovo, conveniva in giudizio i due figli, domandando l’accertamento del proprio diritto di abitazione sulla villa di campagna (casa vacanze), ovvero in alternativa sull’ altro appartamento in altra città, immobili entrambi di proprietà della moglie defunta, con condanna dei convenuti al pagamento della somma anticipata per lavori di manutenzione della villa. I giudici di merito accertarono il diritto di abitazione del vedovo sulla villa, in particolare, secondo la Corte d’Appello, i coniugi avevano vissuto ripartendo la propria vita su due abitazioni, quella dell’appartamento e quella della villa di campagna, nella quale ultima dimoravano anche oltre il periodo delle vacanze estive, ovvero almeno tre mesi l’anno. Dunque, secondo i giudici, la villa sino al 2006 (epoca del decesso della moglie) si era connotata come dimora abituale della famiglia, al pari dell’appartamento, rimanendo così soggetto al diritto di abitazione del coniuge superstite. Allo stesso tempo, la sentenza impugnata aveva respinto la domanda subordinata dei figli volta ad accedere e frequentare liberamente la villa, non potendo limitarsi il diritto di abitazione del coniuge per le esigenze di godimento dei nudi proprietari. Avverso tale provvedimento i figli proponevano ricorso in Cassazione eccependo che il padre, dopo aver rinunziato implicitamente al diritto di abitazione sulla casa coniugale acconsentendo alla vendita della stessa, e a due anni dall’apertura della successione, aveva richiesto l’assegnazione della casa vacanze. La Corte di Cassazione precisava che il diritto reale di abitazione ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare, e cioè l’immobile in cui i coniugi hanno abitato insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale, costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia. Pertanto, tale diritto non può comprendere due o più residenze alternative di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea. Dunque, il diritto di abitazione del coniuge superstite è limitato al solo alloggio prevalente con esclusione delle case vacanze. Alla luce di tali considerazioni la Corte accoglieva il ricorso e, per l’effetto, cassava il provvedimento con rinvio ad altra Corte d’Appello, la quale dovrà uniformarsi ai princìpi innanzi esposti.

Cass. Civ. sez. II, n. 7128 del 10.3.2023

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