PER ATTRIBUIRE L’ASSEGNO DIVORZILE NON BASTA IL RIFERIMENTO ALLA SPROPORZIONE REDDITUALE TRA I CONIUGI
Ormai è noto che l’essenziale funzione assistenziale dell’assegno divorzile deve essere garantita tramite l’accertamento dell’inadeguatezza oggettiva dei mezzi di sussistenza dell’ex coniuge e del sacrificio patito in termini di ambizioni professionali a favore della cura della famiglia.
Lo squilibrio reddituale tra ex coniugi vale unicamente quale precondizione fattuale per l’essenziale accertamento circa l’inadeguatezza oggettiva dei mezzi di sussistenza a disposizione dell’ex coniuge a garantirgli la conduzione di una vita autonoma e dignitosa, secondo i parametri della coscienza sociale. Se tale squilibrio viene accertato, è necessario appurare se vi sia la necessità di compensare l’ex coniuge meno abbiente per il sacrificio delle proprie concrete aspettative professionali e reddituali a favore del patrimonio familiare o di quello dell’altro coniuge. L’assegno ha una principale funzione assistenziale che comporta la necessità di valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che lo richiede e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale.
Cassazione civile sez. I, n. 9061 del 31.3.2023
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