SENTENZA DEL GIORNO – 20.4.2023

da | Apr 20, 2023 | Uncategorized

PADRE TOSSICODIPENDENTE, ALCOLIZZATO E CON BASSO REDDITO NON VERSA IL MANTENIMENTO ALLE FIGLIE: CONDANNATO.

Così un padre finiva sotto processo con l’accusa di non avere provveduto minimamente, né a livello materiale né a livello morale, alle sue due figlie minorenni, costrette a fare affidamento solo e soltanto sulla madre, la quale prima si era ritrovata disoccupata e poi era riuscita a trovare lavoro come donna delle pulizie e non aveva mai smesso di fare affidamento sul sostegno economico dei genitori.

L’uomo in primo ed in secondo grado veniva ritenuto colpevole di avere fatto mancare per diversi anni i mezzi di sussistenza alle figlie minorenni. La difesa dell’uomo, chiaramente, non era d’accordo con tale condanna, puntando principalmente sul reddito piuttosto basso dell’imputato (tra gli 8000 e i 10000 euro annui negli ultimi anni), corrispondente al cosiddetto minimo vitale, qualificato dalla Corte Costituzionale come ciò che è sufficiente a soddisfare i bisogni elementari della vita, e la cui entità varia annualmente in corrispondenza della quantificazione dell’assegno sociale. L’uomo aveva dimostrato di avere contribuito nei limiti di quanto poteva, con adempimenti parziali attestanti la volontà di corrispondere il dovuto.

La vicenda giungeva in Cassazione, dove la Corte evidenziava che nel lungo periodo preso in considerazione, i versamenti operati dall’uomo in favore delle figlie erano valutabili come del tutto insufficienti rispetto alla cifra fissata. A completare il quadro, poi, la constatazione che nel periodo dell’inadempimento l’uomo aveva svolto l’attività di cuoco, sia in Italia che in Germania, e, a fronte delle legittime e doverose richieste della madre delle bambine di provvedere ai suoi obblighi di padre, egli l’aveva insultata e definita “pezzente”, così dimostrando di disconoscere la necessità di contribuzione e di sottrarvisi deliberatamente. L’uomo non aveva fornito la prova di versare in una situazione di impossibilità oggettiva, perdurante, assoluta e incolpevole di far fronte al proprio obbligo genitoriale a favore delle figlie, anzi, al contrario, si era appurato che fosse tossicodipendente ed alcolista e, dunque, in grado di fare fronte economicamente a detta sua costosa condizione, aveva svolto l’attività di cuoco, notoriamente ben retribuita, ma, nonostante ciò, non aveva versato quanto dovuto per il mantenimento delle bambine, rimaste sempre a totale carico della madre che aveva avuto bisogno del sostegno dei propri genitori.

L’uomo non solo aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alle due figlie, pur svolgendo un’attività di lavoro particolarmente remunerativa ma aveva anche insultato la ex moglie quando avanzava le proprie richieste, così mostrando di disconoscere i propri doveri ed imponendole notevoli sacrifici ed apprensione. La Corte non poteva dunque che confermare la condanna.

Cass. pen., n. 16465 del 18.4.2023

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