QUANDO E QUANTO E’ CONSENTITO ALLARGARE L’ANGOLO DI RIPRESA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI?
Ad originare la vicenda una lite tra vicini, seguita dal reclamo circa l’impiego arbitrario di sistemi di videosorveglianza potenzialmente idonei a riprendere anche le aree di interesse dei reclamanti. Per risolvere la vicenda, il Garante Privacy delegava il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza per l’attività ispettiva, il quale verificava l’effettiva interferenza visiva dei sistemi di videosorveglianza tra zone private e zone di terzi.
Nel caso di specie, l’angolo visuale delle telecamere doveva infatti limitarsi ai confini delle aree di propria pertinenza, trattandosi di un’attività a carattere personale o domestico, in questo caso scattava l’esenzione prevista dal regolamento europeo, si richiede, chiaramente, che non vi sia alcuna connessione con un’attività commerciale o professionale e che le immagini non vengano comunicate a terzi o diffuse. In presenza di particolari situazioni di rischio effettivo il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione però che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente agli accessi alla propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace. Si richiede, però, che l’entità e l’attualità della minaccia siano adeguatamente documentate ad esempio da denunce di minacce, furti o atti di vandalismo, circostanza che ricorreva nel caso di specie. Non è comunque mai ammissibile la ripresa di spazi pubblici o comuni che non abbiano un immediato collegamento con le aree di pertinenza o la ripresa di aree di pertinenza di terzi.
Dunque, il privato che provi la sussistenza di un rischio concreto per la sua sicurezza può di fatto allargare il suo angolo di ripresa, ma non può installare telecamere che, in ogni caso, vadano a riprendere le aree esterne alla sua proprietà.
Garante della Privacy, provvedimento n. 59 del 2.3.2023
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