AUTOVELOX: SE NON E’ ADEGUATAMENTE SEGNALATO E VISIBILE LA MULTA E’ ILLEGITTIMA.
Un automobilista ricorreva avverso una multa per eccesso di velocità, evidenziando la mancata segnalazione della postazione mobile con una segnaletica di tipo mobile e, quindi, l’omessa segnalazione luminosa a messaggio variabile della presenza della suddetta postazione. In particolare, poi, il Giudice non aveva applicato retroattivamente (violando il principio del tempus regit actum) la Circolare del Ministero dell’Interno del 21/7/2017 (c.d. direttiva Minniti) all’accertamento dell’infrazione che si era verificata in data 6.4.2016. La Cassazione evidenziava innanzitutto che il Codice della Strada prevedeva che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità dovevano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, ed è dunque il decreto ministeriale ad individuare le modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso. In definitiva, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità dovevano necessariamente essere adeguatamente segnalate e ben visibili, ciò da intendersi nel senso che tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa erano distinti ed autonomi e dovevano essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione. La Corte dunque accoglieva il ricorso dell’automobilista.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 9556 del 7.4.2023
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