LA DECISIONE PRESA DA UN GRUPPO DI CONDOMINI DURANTE UNA RIUNIONE E’ IMPUGNABILE?
Così un condòmino portava in giudizio la questione. La Corte d’Appello di Milano accoglieva il suo gravame, avanzato avverso la sentenza del giudice di prime cure, il quale aveva inizialmente accolto l’impugnazione del riparto delle spese di rifacimento dei vialetti dell’edificio, mancando la prova della convocazione dell’assemblea, la quale doveva essere considerata come una mera riunione il cui esito più che delibera doveva essere catalogato come espressione di volontà manifestate nel corso di una mera riunione. La questione arrivava fino in Cassazione dove la Corte precisava che la domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio, quale riportato nel relativo verbale, sia pure per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, o per impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, può comunque integrare gli estremi di un’azione di accertamento della nullità o dell’inesistenza materiale di detta deliberazione e può, quindi, essere proposta da un condòmino, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera generava quanto al contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata. Il ricorso veniva perciò accolto dalla Corte e la sentenza impugnata veniva cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame della causa sulla base dei richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 9387 del 5.4.2023
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