GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, ANDAMENTO DELL’AUTO ZIGZAGANTE ED ELOQUIO INCERTO: PALESE LA GRAVITA’ E LA PERICOLOSITA’ DELLA CONDOTTA DELL’AUTOMOBILISTA.
Un’automobilista si metteva alla guida dopo aver assunto alcool, tenendo una condotta pericolosa, procedendo a zig-zag con la propria vettura, creando potenziali gravi rischi per la pubblica incolumità. I giudici di merito ritenevano sia in primo che in secondo grado, doverosa la condanna dell’automobilista , sia per avere guidato sotto l’influenza dell’alcol che per avere deciso di non sottoporsi all’etilometro. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove i giudici richiamavano il principio per cui laddove si procedeva per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del test di accertamento dell’eventuale stato di ebbrezza non ricorreva qualora il conducente si fosse rifiutato di sottoporsi all’accertamento stesso. Inoltre la decisione dei giudici di merito era collegata anche ai precedenti penali dell’automobilista e, soprattutto, alla gravità della condotta da lui posta in essere e foriera di gravi rischi per la pubblica incolumità, essendo stato sorpreso in stato di evidente ubriachezza come testimoniato da alito vinoso, condotta di guida zigzagante, eloquio incerto ed equilibrio precario, per cui la decisione di secondo grado non era contestabile. La Corte confermava dunque la condanna.
Cass. pen., sez IV, n. 13271 del 30.3.2023
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