FRASI OFFENSIVE A SFONDO SESSUALE NEI CONFRONTI DELLA COLLEGA: POTREBBERO VALERE QUALE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.
La Corte d’Appello di Bologna aveva riconosciuto l’illegittimità del licenziamento del lavoratore licenziato a seguito di due episodi definiti “condotte inurbane” consistenti, in un primo caso, in apprezzamenti offensivi sull’orientamento sessuale di una collega alla presenza di alcuni clienti e, in un secondo caso, in espressioni offensive e minacciose nei confronti del Presidente della Commissione di disciplina. Nel caso di specie, i giudici avevano definito la misura applicata sproporzionata, ed avevano ricondotto i comportamenti contestati al lavoratore come mera condotta “inurbana”. La vicenda giungeva in Cassazione, dove la Corte evidenziava che il concetto di condotta “inurbana” richiamava un comportamento solo contrario alle regole della buona educazione e degli aspetti del vivere civile, ma gli episodi contestati si ponevano in realtà in contrasto con valori ben più pregnanti. L’intrusione nella sfera intima e assolutamente riservata della persona, con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terze persone, non poteva essere considerata una mera violazione di regole formali di buona educazione. Doveva, infatti, valutarsi la centralità, nel disegno della Corta costituzionale, dei diritti inviolabili dell’uomo, il riconoscimento della pari dignità sociale, “senza distinzione di sesso”. Il Codice delle pari opportunità considera discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Infine, l’esigenza di riservatezza relativa a dati sensibili della persona, tra cui quelli relativi all’orientamento sessuale, concorre a delineare la scala valoriale di riferimento ai fini dell’integrazione della norma elastica della “giusta causa” di licenziamento. La Corte annullava quindi la decisione per il riesame della complessiva fattispecie al fine della verifica della sussistenza della giusta causa di licenziamento.
Cass. civ., sez. lav., ord., n. 7029 del 9.3.2023
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