LA RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI DOPO LA SENTENZA DI DIVORZIO INCIDE SULL’ASSEGNO DIVORZILE?
Il Tribunale accoglieva la domanda di un uomo proposta nei confronti dell’ex moglie, di modifica delle condizioni economiche pattuite in sede di divorzio e disposto la revoca dell’assegno divorzile, a far data dalla domanda di revisione. Al contrario la Corte d’Appello invece confermava l’obbligo del marito di versare all’ex coniuge l’assegno divorzile nella misura pari a € 15.000,00 mensili. Avverso tale pronuncia, l’ex marito proponeva ricorso in Cassazione. In particolare, tra i motivi di ricorso, tre vertevano sulla sussistenza di una riconciliazione degli ex coniugi e gli effetti che avrebbero avuto sull’assegno divorzile. Secondo la difesa dell’uomo, la ripresa di una nuova convivenza, protrattasi per sette anni, con le caratteristiche di una effettiva riconciliazione, sarebbe in ogni caso idonea ad incidere sull’assetto dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, già definito con la sentenza divorzile, quale fatto nuovo sopravvenuto. Secondo la Corte la ripresa della convivenza, protrattasi per diversi anni, con la ricostituzione di una nuova famiglia di fatto tra gli ex coniugi, con nuova comunione materiale e spirituale, determina un nuovo assetto anche negoziale, basato su nuovo accordo, sia pure per fatti concludenti, estintivo del rapporto giuridico preesistente, in quanto incompatibile con il precedente assetto dei rapporti economici derivante dalla pronuncia di divorzio. La riconciliazione degli ex coniugi, successiva al divorzio, non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell’assegno divorzile. La Corte ha dunque accolto il ricorso dell’uomo, rinviando alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Cass. civ., sez. I, ord n. 6889 dell’8.3.2023
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