PRESCRIZIONE DELLA BOLLETTA DELL’ACQUA: AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 RILEVA LA DATA DI NOTIFICA DELL’AVVISO O LA DATA DEL CONSUMO?
Un uomo adiva il Giudice di Pace per l’annullamento dell’avviso di pagamento relativo alla fattura da cui risultava il suo debito per la bolletta dell’acqua di oltre 1400 euro risalente al periodo 2014/2017 che secondo l’attore non era mai stata notificata. Secondo l’uomo, quindi, la mancata notifica della cartella comportava la prescrizione del debito per il pagamento di canoni idrici comunali per il decorso del termine di due anni. La Legge di Bilancio del 2018 prevedeva, infatti, la prescrizione biennale del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per l’erogazione della fornitura idrica per le fatture con scadenze successive al 1° gennaio 2020, nel caso di specie la bolletta aveva scadenza il 30 aprile 2021. Il Giudice di Pace non accoglieva la domanda attorea, chiarendo che la Legge di bilancio 2018 aveva ridotto la prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per servizi idrici da 5 a 2 anni, disponendo però l’applicazione di tale disposizione alle fatture la cui scadenza fosse successiva al 1° gennaio 2020. Il Giudice ha dunque ritenuto che tutte le bollette riferite ai consumi anteriori al 2 gennaio 2020 continuino a prescriversi in 5 anni (non rilevando quindi la notifica dell’avviso); invece, le bollette riferite a consumi a partire dal 2 gennaio 2020 si prescrivono in 2 anni. Nel caso in esame la bolletta si riferiva a consumi antecedenti all’entrata in vigore delle norme che stabilivano la prescrizione biennale, applicandosi il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore. La domanda di annullamento veniva quindi rigettata.
Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere, sez. II, n. 756 dell’1.2.2023
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