SENTENZA DEL GIORNO – 7.3.2023

da | Mar 7, 2023 | Uncategorized

SE L’EX MARITO DEVE RESTITUIRE UN PRESTITO PUO’ CHIEDERE LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE DOVUTO ALL’EX MOGLIE?

L’ex marito appellava la pronuncia di primo grado e la Corte d’Appello revocava il contributo previsto per uno dei due figli, ormai maggiorenni, riducendo quello spettante all’altro nonché l’assegno dell’ex moglie da 300 euro a 250 euro. La riduzione dei contributi al mantenimento veniva disposta in quanto lo stipendio dell’uomo, circa 1.500 euro netti mensili, risultava gravato dalla restituzione di alcuni prestiti per oltre 700 euro ogni mese. L’ex moglie non ci stava e ricorreva in Cassazione, ritenendo ingiustificata la riduzione e sostenendo come non ogni trattenuta operata in busta paga dovesse essere presa in considerazione ai fini della determinazione del reddito del vecchio coniuge, il quale peraltro avrebbe avuto la tendenza a ricorrere al credito con una certa disinvoltura. La Corte richiamava, innanzitutto l’orientamento giurisprudenziale per il quale il riconoscimento dell’assegno divorzile, cui deve attribuirsi funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, postulava l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La natura perequativo-compensativa, che discendeva direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduceva, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

In tema di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio, la determinazione del reddito da lavoro dipendente del soggetto a carico del quale erano richieste quelle prestazioni, imponeva di tenere conto delle ritenute fiscali e contributive operategli in busta paga sulla retribuzione, mentre le altre trattenute ivi eventualmente effettuategli dal datore di lavoro, avevano un rilievo variabile, a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso.

La Corte dunque accoglieva il ricorso dell’ex moglie, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’Appello per nuova pronuncia.

Cass. civ., sez. I, ord., n. 6515 del 3.3.2023

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