GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E RESTA COINVOLTO IN UN INCIDENTE DOPO IL QUALE RIMANE INVALIDO AL 100%: NIENTE RISARCIMENTO.
Così un uomo, in stato di ebbrezza, rimaneva coinvolto in un drammatico incidente, a seguito del quale rimaneva tetraplegico, invalido al 100%, tuttavia, proprio il dato certo della rilevazione di alcool nel sangue portavano alla negazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa, la quale evidenziava che l’incidente era avvenuto perché l’assicurato guidava in stato di ubriachezza, o di ebbrezza, due condizioni comunque analoghe e che, in base alle condizioni di polizza, comportavano l’esclusione della garanzia assicurativa.
In giudizio, la difesa dell’uomo verteva sostanzialmente sul fatto che egli fosse stato assolto nel giudizio penale per il reato di guida in stato di ubriachezza, in quanto il test alcolimetrico era stato dichiarato inutilizzabile poiché effettuato senza il rispetto del diritto di difesa, vale a dire per via venosa da parte dei carabinieri senza il suo consenso e senza la presenza dei sanitari. La sua tesi veniva accolta in Tribunale dove i giudici ritenevano non utilizzabile il test alcolimetrico, anche nel giudizio civile, e dunque sfornita di prova la tesi secondo cui l’assicurato guidava in stato di ubriachezza o di ebbrezza. Tuttavia, in secondo grado, i giudici concordavano con la compagnia assicurativa e la vicenda finiva in Cassazione, la quale rigettava il ricorso dell’automobilista, sancendo che non gli fosse dovuto alcun indennizzo.
La Corte, infatti, poneva in secondo piano la questione dell’inutilizzabilità del test alcolimetrico se effettuato in violazione di un diritto fondamentale del conducente, ciò che contava era che in Appello lo stato di ubriachezza fosse stato dedotto da una serie di indizi, comprese le valutazioni effettuate dal consulente tecnico d’ufficio, autonomamente valutate rispetto al test e, altresì, dall’insieme delle prove testimoniali, con la conseguenza che, anche eliminato il test alcolimetrico, rimaneva comunque accertato, presuntivamente, lo stato di ubriachezza dell’uomo alla guida.
La Corte dunque confermava la decisione di secondo grado, negando all’uomo qualsiasi indennizzo da parte dell’Assicurazione.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 5959 del 28.2.2023
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